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Riapertura del C.P.B.

Possibile riapertura del concordato preventivo biennale (C.p.b.) per le partite IVA/soggetti ISA fino al 12 dicembre. Il condizionale è d’obbligo e probabilmente sarà operativo solo per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024. La norma è contenuta in un decreto- legge di soli due articoli atteso in «Gazzetta Ufficiale» per venerdì 15/11/2024 ed eÌ€ destinato a trasformarsi in un possibile emendamento al decreto collegato alla manovra, ora all’esame del Senato.  Vi ricordiamo i benefici particolarmente interessanti del nuovo istituto destinato a entrare a regime.

Fonte Circolare A.D.E. 18/E del 17/09/2024

2.5 Effetti derivanti dalla adesione al CPB 

In primo luogo, risulta fondamentale l’aspetto correlato alla stabilitaÌ€ e certezza che assumono, per le annualitaÌ€ oggetto di concordato, i rapporti tra Fisco e contribuente.  Inoltre, viene previsto che, nei confronti di tutti coloro che aderiscano al CPB, non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, salvo che in esito all’attivitaÌ€ istruttoria dell’Amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.  Va rilevato, altresiÌ€, che per i soggetti ISA sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA:

a) l’esonerodall'apposizionedelvistodiconformitaÌ€perlacompensazionedicreditiperun importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivitaÌ€ produttive; 

b)  l’esonerodall'apposizionedelvistodiconformitaÌ€ovverodallaprestazionedellagaranzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui; 

c)  l’esclusionedell'applicazionedelladisciplinadellesocietaÌ€nonoperativedicuiall'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; 

d)  l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

e)  l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilitaÌ€, dei termini di decadenza per l'attivitaÌ€ di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 

f)  l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. 

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