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CREDITO ENERGIA ELETTRICA PRIMO TRIMESTRE 2023

 

Agevolazioni

Crediti di imposta per energia elettrica e gas in dirittura di arrivo con la fine del primo trimestre 2023 e soprattutto con percentuali in decisa crescita rispetto al 2022.

La Legge di Bilancio 2023 la N. 197/2022 ai commi da 2 a 9 estende anche al primo trimestre 2023 l’agevolazione già prevista negli ultimi 3 trimestri 2022 a condizione che vi sia stato un incremento nei prezzi del gas e/o dell’energia elettrica di oltre il 30% tra quanto consumato nel quarto trimestre 2019 e quarto trimestre 2022.

Le misure del bonus passano al 45% per imprese energivore, gasivore e non gasivore e al 35% per le imprese non energivore.

L’utilizzo dei nuovi quattro gruppi di crediti del primo trimestre 2023 si effettua esclusivamente in F24 entro il 31/12/2023, la compensazione non è soggetta a limiti di importo e il provento iscritto a conto economico non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

In alternativa è possibile cedere il credito di imposta a terzi solo per intero.

Vediamo dal lato pratico il procedimento da porre in essere.

Innanzitutto, va fatta la verifica della potenza del contatore che per i non energivori deve essere non inferiore a 4,5 kWh. Sarà poi necessario disporre delle fatture analitiche dei consumi da parte del fornitore ove rilevare il costo della materia energia dividerlo per l’unità di misura (nel caso di energia elettrica kWh) e verificarlo con il corrispondente costo riferito al 2022. La base di riferimento è il quarto trimestre 2019 contro il quarto trimestre 2022.

Nell’ipotesi, quasi sicuramente verificata, che il maggior onere sostenuto superi il 30% spetta un credito di imposta pari alle percentuali previste sopra, nel caso di imprese non energivore pari al 35% del solo costo della materia energia.

Con la risoluzione N. 8/E del 14/02/2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione con F24 (sezione ERARIO) dei crediti in oggetto.

  1. “7010” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 2, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 

  2. “7011” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 3, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 

  3. ·  “7012” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 4, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”; 

  4. ·  “7013” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

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